Ricostruzione – i controsensi della normativa: se modifichi qualcosa è nuova costruzione

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demolizione rallentata o addirittura ferma

Il titolo si applica a tutte le ristrutturazioni che necessitano di demolizione e si trovano in zone vincolate.

Riportiamo di seguito la lettera del Geom. Morgantini Andrea di Norcia.

I CONTROSENSI DELLA NORMA ITALIANA
“NELLE ZONE VINCOLATE, QUELLE PIU SENSIBILI, GLI EDIFICI NON POSSONO ESSERE RIQUALIFICATI ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E LA RIDEFINIZIONE DI AREE E VOLUMI” UNA NOTEVOLE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO PER I CITTADINI

Con legge 120/2020 articolo 10 comma 1 lettera b) è stata modificata la definizione di “Ristrutturazione edilizia” inserita nel DPR 380/2001 art. 3 lettera d) che oggi testualmente recita:
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficentamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
Con tale definizione un qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione in aree genericamente soggette a vincolo, anche solamente paesaggistico e non relativo al singolo immobile con provvedimento di vincolo specifico, se non conforme alla sagoma (come definita al punto 18 del quadro delle definizioni uniformi di cui al D.Lgvo 222/2016) viene assimilato ad un intervento di nuova costruzione.

Tale assimilazione, impedisce di fatto che il cittadino in area vincolata possa:

  1. Modificare nell’ambito di qualsiasi intervento la sagoma dello stesso anche se necessario ai fini sismici, di adeguamento igienico sanitario, di sicurezza, di accesso, nonché per semplice scelta del cittadino o del progettista (che vorrebbero riqualificare gli immobili) semplicemente perché inserito nell’ambito di una zona genericamente protetta (e non per vincoli specifici quali ad esempio una importanza storica dell’edifico);
  2. Accedere alle agevolazioni IVA previste nell’ambito delle Ristrutturazioni edilizie;
  3. Accedere alle agevolazioni fiscali concesse dalla agenzia entrate per tutti gli interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell0articolo 3 del DPR 380/2001 e cioè:
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia
  1. Accedere alle agevolazioni fiscali concesse ai fini del Superbonus 110% di cui alla Legge 77/2020 in quanto non previste per le nuove costruzioni;
  2. Rinunciare di fatto alla l’utilizzazione negli interventi edilizi di quanto acquisito di diritto secondo le varie premialità definite dalle varie norme regionali come ad esempio nel caso della Regione Umbria la possibilità di ampliare la superficie dell’edificio preesistente nei vari casi (art. 76 e art. 91 L.R.) essendo inconcepibile dovere eseguire i lavori di ampliamento separatamente dall’intervento di modifica dell’immobile come sostenuto da qualcuno.
    L’incertezza normativa sopradetta, impedisce qualsiasi riqualificazione degli immobili non potendo di fatto effettuare le variazioni necessarie al recupero del patrimonio edilizio esistente, obbiettivo fondamentale di tutta la normativa urbanistica italiana, che dovrebbe sostenere e il riutilizzo del patrimonio esistente e non impedire di fatto qualsiasi modifica (il rispetto delle condizioni planivolumetriche e della sagoma è improponibile e senza alcun senso per fabbricato vecchi di nessun valore storico culturale).
    I fabbricati male costruiti devono rimanere brutti come sono!!!!

Andrea Morgantini

La notizia è stata rilasciata poco dopo il rallentamento causato anche dal cambio delle assunzioni per la graduatoria che ha rallentato ancor di più la situazione per tutti: QUI L’ARTICOLO COMPLETO